Adesione alla fondazione Roma Europea

Socio Fondazione Roma Europea: contributo anno 2026: 800,00 euro o contributo biennio 2026/2027: 1400,00 euro

Benefit:

  • inviti personalizzati per ogni evento, incontro e iniziativa della Fondazione; 
  • partecipazione a tutti i webinar; 
  • inserimento nella chat whatsapp per ricevere news e anteprime delle iniziative;
  • inserimento in una chat privata per condividere opinioni, news e collaborare insieme per promuovere nuove attività e iniziative della Fondazione;
  • partecipazione con cena, aperitivo o altro a tutte le iniziative e incontri;
  • colazioni e incontri riservati con top management del mondo imprenditoriale e autorevoli persone del mondo istituzionale, politico e culturale del nostro Paese; 
  • possibilità di proporre propri eventi da organizzare in collaborazione con la Fondazione; 
  • possibilità di poter ospitare un proprio accompagnatore;
  • anteprima di tutti gli eventi e pubblicazioni;
  • possibilità di accedere al database dei soci della Fondazione.

AMICO: contributo annuale di 80,00 euro

Benefit:

  • partecipazione a tutti i webinar; 
  • inserimento nella chat whatsapp per ricevere news e anteprime delle iniziative;
  • partecipazione a tutte le iniziative e incontri senza aperitivo o cena; 

Per il contributo:

Coordinate bancarie: IBAN: IT 89 G 08327 03200000000041975 – intestato a Fondazione Roma Europea – Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 9 – Roma
Causale: Nome e Cognome SOCIO oppure AMICO Fondazione Roma Europea

Per qualsiasi supporto è possibile contattare la Segreteria della Fondazione al numero 0645684800

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Normativa “più dai meno versi”

A partire dal 2005, inteso come periodo d’imposta, sarà possibile, per imprese e per persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro – qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Più precisamente queste nuove regole vigono per le donazioni effettuate dopo il 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 35 citato.

Le donazioni possono essere effettuate a favore di:

– ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), comprese le cosiddette “ONLUS di diritto” e le “ONLUS parziali”.

– Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383) e i loro livelli territoriali.

– Fondazioni e associazioni (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) riconosciute, con personalità giuridica, aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.