Martedì 20 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 5 gennaio 2026, nella quale è contenuta una norma che modifica il golden power.
Il governo, cercando con ciò di evitare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per l’esercizio del golden power sull’ops di Unicredit su Banco Bpm, ha significativamente modificato il regime giuridico del golden power.
Prescindendo per un attimo dall’insana abitudine di inserire in sede di conversione di decreto legge aventi un diverso oggetto (nella fattispecie il decreto legge riguardava misure urgenti in materia di energia da fonti rinnovabili), mi sembra necessario richiamare l’attenzione del lettore sull’articolo 2 bis del decreto legge ed in particolare sui comma 4 e 6 bis, laddove il governo si ritrae dalla sua possibilità di esercitare il golden power, posponendolo alla pregressa valutazione delle autorità europee competenti, prevedendo quindi che la sua facoltà di esercizio possa avvenire solo dopo una valutazione di carattere prudenziale e concorrenziale esercitato dalle competenti autorità di Bruxelles, che sono – vale la pena rammentarlo – la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea.
Si tratta di una norma estremamente importante, con la quale il governo nazionale, di fatto, sottopone l’eventuale esercizio dei poteri speciali ad una valutazione tecnica e discrezionale esercitata dall’Unione europea. Tale nuova disciplina troverà applicazione per tutti gli investimenti di capitali provenienti dell’Unione Europea, come parte della dottrina aveva sostenuto (su ciò rimando a quanto da me sostenuto su MF-Milano Finanza il 29 luglio 2025) e come lapidariamente previsto dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea che dispone la libera circolazione delle persone, merci e capitali all’interno dell’Unione stessa.
Tale modifica inciderà anche sull’uso invalso nelle aziende dei settori creditizio e assicurativo di notificare al Mef ogni tipo di acquisizione, addirittura nelle operazioni di m&a infogruppo.
La norma in oggetto, però, non risolve in modo completo la disputa sui limiti dell’esercizio del golden power, in quanto limita il suo raggio di intervento alle sole aziende bancarie e assicurative, settori ai quali i poteri speciali furono esteri nel periodo del Covid.
Non risolve in modo completo in quanto non garantisce che anche per i settori industriali, infrastrutturali e tecnologici, la valutazione europea sulla contendibilità e la concorrenza dei mercati debba precedere la determinazione nazionale.
È quindi auspicabile che lo stesso principio venga esteso a tutti i settori merceologici e ciò in un grado di rafforzata supremazia degli organismi euro unitari rispetto a quelli nazionali, oggi sempre più necessaria alla luce dei nuovi scenari geopolitici internazionali.
Cesare San Mauro, professore Diritto dell’Economia Università La Sapienza – Roma
Riflessioni di: Luca Antonini, Mario Baldassarri, Leonardo Becchetti, Stefano Ceccanti, Massimo D’Alema, Giuseppe De Rita, Giovanni Di Bartolomeo, Claudia Mancina, Stefano Petrucciani, Giovanni Tria.
Modera Cesare San Mauro.
Registrazione video del dibattito dal titolo “Democrazia ed economia: strade divergenti?”, registrato a Roma lunedì 24 novembre 2025 alle 18:20.
Sono intervenuti: Cesare San Mauro (professore di Diritto dell’Economia presso l’Università Sapienza), Luca Antonini (giudice della Corte Costituziionale), Mario Baldassarri (economista, presidente del Centro Studi Economia Reale), Leonardo Becchetti (professore ordinario di Economia Politica all’Università degli studi di Roma Tor Vergata), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma), Massimo D’Alema (presidente della Fondazione Italianieuropei), Giuseppe De Rita (presidente del CENSIS), Giovanni Di Bartolomeo (preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma), Claudia Mancina (docente di Etica nel Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma Sapienza), Stefano Petrucciani (ordinario di Filosofia Politica nell’Università di Roma “La Sapienza”), Giovanni Tria (professore ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi Tor Vergata di Roma).
Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Economia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 57 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Il 15 ottobre la Facoltà di Economia ha accolto una delegazione della Commissione per gli Affari Legislativi dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Repubblica Popolare Cinese, guidata dal Vice Direttore della Commissione.
L’incontro, dedicato all’approfondimento del sistema legislativo italiano e alla ripartizione delle competenze tra organi centrali e locali, ha offerto un’importante occasione di confronto istituzionale al quale ha preso parte anche il Prof. Cesare San Mauro.
Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Diritto Cinese, rappresenta l’avvio di un dialogo costruttivo volto a promuovere una più profonda conoscenza reciproca tra i sistemi giuridici ed economici italiani e cinesi.
Un meccanismo di incentivo negativo previsto dal programma italiano di sostegno alle energie rinnovabili non può essere esaminato dai tribunali nazionali. Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea, respingendo un ricorso nella controversia tra l’operatore idroelettrico Tiberis Holding e il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), una società statale. La Corte ha ribadito che solo la Commissione europea può valutare la conformità agli aiuti di Stato. La sentenza, che chiarisce il trattamento giuridico dei meccanismi di recupero legati ai prezzi di mercato, potrebbe fungere da caso pilota con implicazioni più ampie per altri produttori di medie dimensioni che operano nell’ambito del programma italiano per le energie rinnovabili.
La massima corte dell’UE ha respinto oggi un ricorso nella controversia tra l’operatore idroelettrico Tiberis Holding e il GSE, stabilendo che solo la Commissione europea può valutare la legittimità del piano di incentivi negativi italiano secondo le norme sugli aiuti di Stato, e non i giudici nazionali.
La sentenza della Corte UE di oggi su un meccanismo di Negative Incentive Program EU italiano per le energie rinnovabili potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento per i produttori di energia in Italia.
Il caso ruota attorno all’interpretazione del cosiddetto “schema di incentivi negativi”.
Si verifica quando un’azienda di medie dimensioni, beneficiaria del programma di energia rinnovabile, riceve ricavi fissi dall’incentivo, ma deve restituire al GSE i ricavi extra.
In altre parole, il caso riguarda la decisione se un aumento del prezzo di mercato dell’energia nel tempo si traduca in un aumento dei ricavi di un operatore che beneficia di un programma di energia rinnovabile, oppure no.
I programmi di incentivazione delle energie rinnovabili mirano a incoraggiare gli imprenditori a investire in progetti di energia rinnovabile, proteggendoli dall’incertezza del prezzo di mercato dell’energia nel tempo.
Si tratta di forme di aiuto di Stato, approvate dalla Commissione europea e adottate dagli Stati membri, per promuovere l’elettricità da fonti rinnovabili.
Il GSE, di proprietà delle autorità italiane, è l’ente preposto a queste sovvenzioni in Italia.
Il beneficiario riceve un reddito totale che consiste nella somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta sul mercato e dell’incentivo pagato dal GSE.
Secondo l’attuale legge italiana, i produttori di impianti di medie dimensioni, come Tiberis, che accedono agli incentivi iscrivendosi a un registro elettronico, devono restituire la differenza tra il prezzo di mercato e l’incentivo. Questo è diverso dai produttori con impianti di potenza superiore ai 5 megawatt, che accedono all’incentivo tramite un’asta e possono incassare l’intero prezzo di mercato.
Cesare San Mauro, avvocato del GSE, ha dichiarato a MLex di non considerarlo nemmeno un aiuto di Stato. “Il GSE è pubblico, ma questi ricavi non provengono da aiuti di Stato, bensì dalle bollette elettriche, e quindi dai consumatori”.
“Questo è un caso pilota in Italia”, ha detto San Mauro, “perché ci sono molte compagnie energetiche che hanno beneficiato di questo doppio vantaggio: l’incentivo per l’energia rinnovabile e l’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato”.
Tiberis ha ricevuto circa 4 milioni di euro (4,6 milioni di dollari) di contributi dal 2017 al 2021, ma nel 2022 il GSE ha chiesto a Tiberis di rimborsare circa 1,2 milioni di euro, che il GSE ha considerato come ricavi extra.
Secondo il GSE, se il prezzo di mercato scende, il programma di incentivi garantisce comunque un livello di reddito costante per l’azienda, mentre se il prezzo di mercato sale, il GSE intasca la differenza tra il prezzo dell’energia e la tariffa fissa di incentivo.
Il più alto tribunale amministrativo italiano, il Consiglio di Stato, dove la battaglia legale si è intensificata dopo che Tiberis aveva perso al livello inferiore.
In questa intervista, l’avvocato e docente universitario analizza il ritiro dell’offerta di UniCredit sulla Popolare di Milano e spiega perché le prescrizioni italiane violerebbero il diritto comunitario.
Professore di Diritto dell’Economia all’Università La Sapienza di Roma, già consulente giuridico presso istituzioni nazionali ed europee, Cesare San Mauro interviene sul caso che ha scosso il sistema bancario italiano: il ritiro dell’Offerta Pubblica di Scambio di UniCredit verso BPM, a seguito delle prescrizioni imposte dal Governo con il golden power.
Professore, cosa rende particolare il caso UniCredit–BPM rispetto ad altre operazioni del risiko bancario?
Nel caso specifico il Governo ha attivato il golden power imponendo una serie di prescrizioni che hanno portato UniCredit a ritirare l’OPS. Tuttavia, tali vincoli non sono stati applicati in operazioni analoghe, come quella del Monte dei Paschi su Mediobanca o della BPER sulla Popolare di Sondrio. Questo solleva dubbi sull’uniformità e sulla legittimità del criterio adottato. È bene ricordare che UniCredit, per struttura e sede, è a tutti gli effetti una banca italiana: lo attestano i depositi, la rete territoriale, il personale, la giurisdizione competente.
La normativa europea ammette strumenti di tutela come il golden power?
Sì, ma con limiti ben precisi. Il golden power nasce per proteggere settori strategici — difesa, telecomunicazioni, infrastrutture essenziali — da acquisizioni che minaccino l’interesse nazionale, soprattutto da capitali extra-UE. L’estensione a settori come finanza e assicurazioni è avvenuta in via eccezionale durante la pandemia. Applicarlo tra operatori europei senza un pericolo grave e attuale significa violare i principi fondamentali dei Trattati, a partire dalla libera circolazione dei capitali.
Quindi l’Italia rischia una procedura d’infrazione?
Assolutamente sì. La lettera della Vicepresidente della Commissione europea, Teresa Ribera, è molto chiara: l’interpretazione italiana del golden power nel caso UniCredit-BPM contrasta con il Regolamento europeo sulle concentrazioni — che ha lo stesso valore della legge — e con lo spirito dei Trattati. Se il Governo manterrà questa linea, non solo rischia pesanti sanzioni, ma alimenta un precedente pericoloso che potrebbe ritorcersi anche contro le imprese italiane all’estero.
E il fatto che anche Francia o Germania pongano vincoli simili?
Non può essere una giustificazione. Se altri Stati pongono ostacoli alle imprese italiane, anche loro agiscono contro il diritto europeo e subiscono condanne. Ma due torti non fanno una ragione. In uno Stato di diritto, non può prevalere la logica del fatto compiuto: alla legge del più forte dobbiamo opporre la rule of law. È questo il segno distintivo dell’Europa a cui apparteniamo.
Cesare San Mauro
Professore associato di Diritto dell’Economia – Università La Sapienza – Roma
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