Di Anna Ferrari tradotto dalla fonte su MLex:

https://www.mlex.com/mlex/articles/2372104/national-judges-can-t-assess-italy-s-negative-incentive-program-eu-court-rules

Un meccanismo di incentivo negativo previsto dal programma italiano di sostegno alle energie rinnovabili non può essere esaminato dai tribunali nazionali. Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea, respingendo un ricorso nella controversia tra l’operatore idroelettrico Tiberis Holding e il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), una società statale. La Corte ha ribadito che solo la Commissione europea può valutare la conformità agli aiuti di Stato. La sentenza, che chiarisce il trattamento giuridico dei meccanismi di recupero legati ai prezzi di mercato, potrebbe fungere da caso pilota con implicazioni più ampie per altri produttori di medie dimensioni che operano nell’ambito del programma italiano per le energie rinnovabili.

La massima corte dell’UE ha respinto oggi un ricorso nella controversia tra l’operatore idroelettrico Tiberis Holding e il GSE, stabilendo che solo la Commissione europea può valutare la legittimità del piano di incentivi negativi italiano secondo le norme sugli aiuti di Stato, e non i giudici nazionali.

La sentenza della Corte UE di oggi su un meccanismo di Negative Incentive Program EU italiano per le energie rinnovabili potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento per i produttori di energia in Italia.

Il caso ruota attorno all’interpretazione del cosiddetto “schema di incentivi negativi”.

Si verifica quando un’azienda di medie dimensioni, beneficiaria del programma di energia rinnovabile, riceve ricavi fissi dall’incentivo, ma deve restituire al GSE i ricavi extra.

In altre parole, il caso riguarda la decisione se un aumento del prezzo di mercato dell’energia nel tempo si traduca in un aumento dei ricavi di un operatore che beneficia di un programma di energia rinnovabile, oppure no.

I programmi di incentivazione delle energie rinnovabili mirano a incoraggiare gli imprenditori a investire in progetti di energia rinnovabile, proteggendoli dall’incertezza del prezzo di mercato dell’energia nel tempo.

Si tratta di forme di aiuto di Stato, approvate dalla Commissione europea e adottate dagli Stati membri, per promuovere l’elettricità da fonti rinnovabili.

Il GSE, di proprietà delle autorità italiane, è l’ente preposto a queste sovvenzioni in Italia.

Il beneficiario riceve un reddito totale che consiste nella somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta sul mercato e dell’incentivo pagato dal GSE.

Secondo l’attuale legge italiana, i produttori di impianti di medie dimensioni, come Tiberis, che accedono agli incentivi iscrivendosi a un registro elettronico, devono restituire la differenza tra il prezzo di mercato e l’incentivo. Questo è diverso dai produttori con impianti di potenza superiore ai 5 megawatt, che accedono all’incentivo tramite un’asta e possono incassare l’intero prezzo di mercato.

Cesare San Mauro, avvocato del GSE, ha dichiarato a MLex di non considerarlo nemmeno un aiuto di Stato. “Il GSE è pubblico, ma questi ricavi non provengono da aiuti di Stato, bensì dalle bollette elettriche, e quindi dai consumatori”.

“Questo è un caso pilota in Italia”, ha detto San Mauro, “perché ci sono molte compagnie energetiche che hanno beneficiato di questo doppio vantaggio: l’incentivo per l’energia rinnovabile e l’aumento dei prezzi dell’energia sul mercato”.

Tiberis ha ricevuto circa 4 milioni di euro (4,6 milioni di dollari) di contributi dal 2017 al 2021, ma nel 2022 il GSE ha chiesto a Tiberis di rimborsare circa 1,2 milioni di euro, che il GSE ha considerato come ricavi extra.

Secondo il GSE, se il prezzo di mercato scende, il programma di incentivi garantisce comunque un livello di reddito costante per l’azienda, mentre se il prezzo di mercato sale, il GSE intasca la differenza tra il prezzo dell’energia e la tariffa fissa di incentivo.

Il più alto tribunale amministrativo italiano, il Consiglio di Stato, dove la battaglia legale si è intensificata dopo che Tiberis aveva perso al livello inferiore.