Martedì 20 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 5 gennaio 2026, nella quale è contenuta una norma che modifica il golden power.
Il governo, cercando con ciò di evitare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per l’esercizio del golden power sull’ops di Unicredit su Banco Bpm, ha significativamente modificato il regime giuridico del golden power.
Prescindendo per un attimo dall’insana abitudine di inserire in sede di conversione di decreto legge aventi un diverso oggetto (nella fattispecie il decreto legge riguardava misure urgenti in materia di energia da fonti rinnovabili), mi sembra necessario richiamare l’attenzione del lettore sull’articolo 2 bis del decreto legge ed in particolare sui comma 4 e 6 bis, laddove il governo si ritrae dalla sua possibilità di esercitare il golden power, posponendolo alla pregressa valutazione delle autorità europee competenti, prevedendo quindi che la sua facoltà di esercizio possa avvenire solo dopo una valutazione di carattere prudenziale e concorrenziale esercitato dalle competenti autorità di Bruxelles, che sono – vale la pena rammentarlo – la Banca Centrale Europea e la Commissione Europea.
Si tratta di una norma estremamente importante, con la quale il governo nazionale, di fatto, sottopone l’eventuale esercizio dei poteri speciali ad una valutazione tecnica e discrezionale esercitata dall’Unione europea. Tale nuova disciplina troverà applicazione per tutti gli investimenti di capitali provenienti dell’Unione Europea, come parte della dottrina aveva sostenuto (su ciò rimando a quanto da me sostenuto su MF-Milano Finanza il 29 luglio 2025) e come lapidariamente previsto dal Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea che dispone la libera circolazione delle persone, merci e capitali all’interno dell’Unione stessa.
Tale modifica inciderà anche sull’uso invalso nelle aziende dei settori creditizio e assicurativo di notificare al Mef ogni tipo di acquisizione, addirittura nelle operazioni di m&a infogruppo.
La norma in oggetto, però, non risolve in modo completo la disputa sui limiti dell’esercizio del golden power, in quanto limita il suo raggio di intervento alle sole aziende bancarie e assicurative, settori ai quali i poteri speciali furono esteri nel periodo del Covid.
Non risolve in modo completo in quanto non garantisce che anche per i settori industriali, infrastrutturali e tecnologici, la valutazione europea sulla contendibilità e la concorrenza dei mercati debba precedere la determinazione nazionale.
È quindi auspicabile che lo stesso principio venga esteso a tutti i settori merceologici e ciò in un grado di rafforzata supremazia degli organismi euro unitari rispetto a quelli nazionali, oggi sempre più necessaria alla luce dei nuovi scenari geopolitici internazionali.
Cesare San Mauro, professore Diritto dell’Economia Università La Sapienza – Roma
Fonte: Milano Finanza – 28 gennaio 2026



